Statuto

 

STATUTO 

 

ART.1

Costituzione, denominazione e sede

 

1.      Al fine di realizzare concrete forme di civica solidarietà a sostegno della vita umana e a tutela della collettività, è costituita l’associazione denominata “ODV GRUPPO VEGA”, con acronimo Gr. Vega, con sede legale in San Giorgio Piacentino (PC), Viale Campo Sportivo n.°6.

 

2.      La sede sociale può essere trasferita su semplice decisione del Consiglio Direttivo.

La variazione della sede sociale non richiederà formale variazione del presente Statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal comune di San Giorgio Piacentino (PC).

 

3.      La durata dell’associazione è illimitata.

 

ART. 2

Scopi e finalità

 

1.      ODV GRUPPO VEGA non ha fini di lucro, è apolitico, aconfessionale ed indipendente. Persegue finalità di solidarietà e di impegno civile nell’ambito della Protezione Civile previste dal  D.Lgs. 117/2017 art. 5comma 1 lettera y e ss.mm.i, e D.Lgs. 1/2018 e ss.mm.i nonché quelle previste dalla L.R. 1/2005 e ss.mm.i,  svolgendo i seguenti compiti:

 

a)            Promuove un effettivo legame fra tutte le persone interessate alla Protezione Civile;

b)            Contribuisce allo sviluppo e al potenziamento del volontariato di Protezione Civile;

c)            Promuove il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e sicurezza del volontariato in attività di                    protezione civile;

d)            Esprime pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani, programmi e organizzazione di         protezione civile.                                  

e)            Promuove un movimento di pubblica opinione a favore della protezione civile e del volontariato per la protezione civile e compie ogni altro atto che possa facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi prefissati;

f)             Si rende interprete presso le Autorità competenti delle necessità di un collegamento e di una collaborazione finalizzato all’ottimizzazione delle risorse e diretto al raggiungimento della previsione, prevenzione e soccorso in materia di Protezione Civile;

g)            Promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento dei propri associati;

h)            Promuove ed organizza corsi di formazione al volontariato di protezione civile rivolti ai Soci, a volontari di altre associazioni con la quale ODV GRUPPO VEGA collabora ed alla cittadinanza particolarmente interessata;

i)             Compie interventi e soccorsi in territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale in base alle disponibilità dei propri Soci;

j)             Interventi e soccorsi avverranno nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti in materia oltre che nel rispetto di convenzioni con altri enti;

k)            Per le proprie attività ODV GRUPPO VEGA si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

l)             Ai soci, qualora autorizzati, possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Ogni forma di rapporto economico con ODV GRUPPO VEGA derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.  

 

2.      In particolare per la realizzazione degli scopi prefissati e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, ODV                                GRUPPO VEGA si propone di mantenere vivo, attraverso apposite manifestazioni, lo spirito del volontariato di Protezione Civile. Collateralmente ODV GRUPPO VEGA potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattiche, di ricerca scientifica, sportiva e ricreativa che possono essere utili per la diffusione dei principi di solidarietà umana civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e dell’ambiente (pubblico, privato e naturale).

 

3.      In particolare ODV GRUPPO VEGA, oltre agli scopi principali prefissati nell’art. 2 comma 1,del presente statuto potrà svolgere altre attività, su decisione del consiglio direttivo finalizzate a:

 

a)            Tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, in particolare del territorio in cui è inserita;

b)            Tutela dei diritti della persona e il miglioramento della qualità della vita;

c)            Assistenza e/o collaborazione ad altri Enti nell’organizzazione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’Art.5 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.i.

d)            Volontariato, ai fini della legge regionale Emilia Romagna n.24 del 4 dicembre 2003 art.8. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

 

4.      ODV GRUPPO VEGA oltre agli scopi principali prefissati nell’art. 2 commi 1,2,3 del presente statuto potrà svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale come previsto dal D.Lgs. 117/2017 art.6 e ss.mm.i.

        su decisione del consiglio direttivo, in via secondaria e strumentale

 

 

 

ART.3

Ambito di attuazione

 

1.        ODV GRUPPO VEGA opera prevalentemente nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Valnure e Valchero e nei territori dei Comuni con cui sono in essere convenzioni, con disponibilità ad assistere e servire in tutta Regione Emilia-Romagna e in caso di gravi ed eccezionali calamità, qualora attivata come previsto dalla normativa vigente, potrà rendersi disponibile per tutto il territorio nazionale ed internazionale.

 

 

 

ART.4

Risorse economiche, mezzi ed attrezzature

 

1          L’ ODV GRUPPO VEGA trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

 

a)            quote associative dei Soci aderenti;

b)            contributi dei Soci aderenti;

c)            contributi privati;

d)            Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche Italiane o Europee finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentata attività o progetti;

e)            donazioni e lasciti testamentari;

f)             rimborsi derivanti da convenzioni e servizi effettuati nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato;

g)            entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h)            raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 117/2017 e s.m.i.).

i)             Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.i.

  

2        L’ODV GRUPPO VEGA integra il parco mezzi ed attrezzature tramite:

 

a)            acquisti diretti;

b)            partecipazione diretta ad attività di prevenzione/previsione in materia di protezione civile attuata da Enti      Pubblici.

c)            Trasferimento da Enti, Associazioni/Organizzazioni e privati;

 

 

3          L’esercizio finanziario dell’ODV GRUPPO VEGA ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e li sottopone all’Assemblea dei Soci. L’Assemblea approva i bilanci entro il mese di aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

 

4          E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

5          E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

6          L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizi.

 

 

ART.5

Ammissione ed esclusione dei Soci

 

1        Possono essere Soci dell’ODV GRUPPO VEGA tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e sono mossi dallo stato di solidarietà.

 

2        Il numero dei Soci è illimitato.

 

3        Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’ODV GRUPPO VEGA.

 

4        L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta è subordinata a:   

  

a)            raggiungimento del quattordicesimo anno d’età e che abbiano l’autorizzazione scritta dei genitori o chi ne fa le veci o il raggiungimento della maggiore età;

b)            godimento dei diritti civili;

c)            ineccepibile moralità;

d)            provata capacità tecnica, operativa ed attitudinale ad assolvere tutti i compiti stabiliti dall’Associazione;                                                       

e)            disponibilità personale di intervento come volontari in caso di necessità;

f)             facciamo esplicita domanda scritta all’ ODV GRUPPO VEGA;

g)            valutazione positiva del Consiglio Direttivo.

 

5.      Al richiedente, al quale è respinta l’iscrizione, verrà comunicato entro 30 giorni il motivo di rigetto della domanda di adesione e avrà facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso al collegio dei Sindaci, ovvero all’Assemblea dei Soci, che delibererà sulla questione nella prima convocazione disponibile e comunque non oltre i 90 giorni.

 

6.      Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né a                                  trattenere altri beni dell’ODV GRUPPO VEGA, o affidati allo stesso da altri enti in quanto socio dell’ODV GRUPPO VEGA, i quali dovranno essere restituiti entro trenta giorni.

 

7.      I Soci, nell’espletamento del loro incarico, devono improntare la propria condotta alla massima serietà, impegno e correttezza.

 

8.          L’appartenenza all’ODV GRUPPO VEGA si perde per:

 

a)            dimissioni esplicite scritte;

b)            dimissioni tacite rappresentate dal mancato pagamento della quota sociale annuale;

c)            esclusione;

d)            per decesso.

 

9        Nell’interesse superiore dell’ODV GRUPPO VEGA sono previsti, in contraddittorio, i seguenti provvedimenti disciplinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo: 

 

a)            ammonizione verbale;                                                                                                                                         

b)            ammonizione scritta;

c)            sospensione;

d)            esclusione.

 

Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Sindaci, ovvero all’Assemblea dei Soci, che delibererà nella prima convocazione disponibile e comunque non oltre i 90 giorni. Fino allora il provvedimento rimane esecutivo.

 

10     L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’ODV GRUPPO VEGA.

Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica entro trenta giorni. Da parte del socio escluso, è ammessa la facoltà di ricorso al Collegio dei Provibiri ovvero, ove tale organo non fosse nominato, all'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

L’esclusione è votata dal Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei componenti, e può inoltre avvenire per:

 

a)            comprovato impedimento che non consenta di assolvere i compiti del servizio;

b)            prolungata assenza ingiustificata o reiterate mancanze dalle attività dell’ODV GRUPPO VEGA;

c)            aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell’ODV GRUPPO VEGA;

d)            per l’instaurarsi di contrasti insanabili ed incompatibili con altri Soci e/o con l’Organizzazione che conduca a dissapori e mini l’armonia all’interno del sodalizio;

e)            essere venuto meno ai doveri del Socio.

f)             Perdita dei requisiti per il mantenimento della iscrizione (Comma 4)

g)            violazione persistente dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione;

h)            violazioni di Leggi, norme, regolamenti, direttive dello Stato e degli Enti preposti la Protezione Civile;

i)             quando in qualunque modo è arrecato danno morale o materiale alla associazione;

j)             mancato versamento quota associativa (se prevista) trascorso un mese dal sollecito;

 

11.   Ai Soci possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Ogni forma di rapporto economico con ODV GRUPPO VEGA derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio

 

 

ART. 6

Doveri e diritti dei Soci

 

1        I Soci sono obbligati:

 

a)            ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;

b)            a mantenere sempre un comportamento rispettoso, leale e degno nei confronti del ODV GRUPPO VEGA, dei suoi Soci e con gli Enti e/o Organizzazioni con la quale l’ODV GRUPPO VEGA collabora;        

c)            a versare la quota associativa. Tale quota comprende anche l’importo dovuto per le coperture assicurative previste per legge;

d)            a comunicare i propri recapiti e darne comunicazione in caso di variazione per mantenere la propria reperibilità;

e)            gli aderenti all’ODV GRUPPO VEGA devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

f)             I Soci hanno obbligo di aver frequentato il corso base per Volontari di Protezione Civile o, in caso contrario, di impegnarsi a frequentare tale corso entro il periodo previsto dalla normativa vigente.

g)            conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l’abbigliamento ed i simboli identificativi della Associazione;

h)            mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali

 

2        I Soci hanno diritto:

 

a)            a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)            a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c)            ad accedere alle cariche associative;

d)            di essere informati sulle attività in corso, nonché di contribuire alla stesura dei programmi dell'Associazione

e)            di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta attraverso il Collegio dei Provibiri, se questi non vengono considerati riservati dal Consiglio Direttivo, giustificandone il motivo.

f)             gli aderenti all’ODV GRUPPO VEGA hanno il diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;

g)            è esclusa la ripartizione degli utili o remunerazione differita anche in caso di scioglimento dell’Associazione.

 

 

 

ART.7

Organi del GRUPPO VEGA

 

1        Sono organi del GRUPPO VEGA:

 

a)            l’Assemblea dei Soci,

b)            il Consiglio Direttivo;

c)            il Presidente;

d)            Organo di Controllo - Collegio dei Provibiri;

e)            Il Collegio Elettorale;

f)             Revisore legale dei conti.

 

2        Tutte le cariche associative, nominate da Assemblea o Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, sono svolte gratuitamente, ma saranno possibili i rimborsi per tutte le tipologie di spesa effettivamente sostenute correlate all’incarico svolto.


ART.8

L’Assemblea dei Soci

 

1          L’Assemblea è composta dai Soci in regola con la quota Associativa, iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Può essere ordinaria e straordinaria. Sono ammesse deleghe, massimo una per socio delegato, escluso per le elezioni dei rappresentanti.

 

2          L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione e inoltre:

 

a)            elegge il Presidente dell’Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provibiri, del Collegio Elettorale e il Revisore legale dei Conti;

b)            approva il rendiconto economico consuntivo relativamente ad ogni esercizio;

c)            stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

d)            approva i programmi annuali e pluriennali di lavoro.

e)            Esaminare eventuali ricorsi dei Soci e delibera in merito;

f)             Deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;

g)            Definire il numero dei Consiglieri per ogni triennio; 

 

3          L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata dal Presidente o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo od un decimo degli Associati ogni qual volta ne ravvisino la necessità. Può essere altresì convocata dal Collegio dei Provibiri in caso di irregolarità amministrativa o per violazione di

norme statutarie da parte degli Organi Associativi o per dirimere controversie alle quali il Collegio non trova

soluzioni.

Nel caso la convocazione dell’Assemblea fosse richiesta dagli associati o dai consiglieri nel numero sopra menzionato o dal Collegio dei Provibiri, il Presidente deve convocarla entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

4          L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo e sullo scioglimento della associazione.

 

5          L’Assemblea nomina, ad ogni seduta se ritenuto necessario, un Presidente ed un Segretario. In caso contrario sarà lo stesso Presidente dell’ODV GRUPPO VEGA a presiedere l’Assemblea e ad assolvere i compiti di Segretario sarà il Segretario del Sodalizio o persona designata dall’Assemblea. E’ compito del Segretario preparare e redigere il Verbale dell’Assemblea che deve essere firmato, oltre che dal Segretario stesso, anche dal Presidente d’Assemblea e da quanti tra i Soci effettivi presenti ne facciano richiesta.

 

6          Per le elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provibiri e del Revisore Legale dei Conti, gli aventi diritto al voto presenti all’assemblea nominano, in forma palese, un Presidente e due scrutatori di seggio, i quali formano il Collegio Elettorale. Detto Collegio avrà il compito di gestire le successive elezioni.

I soci procedono per l’elezione di ciascuno dei detti Organi con voto a maggioranza semplice e su lista di candidati,. I nominativi dei candidati sono presenti in ordine alfabetico

all’interno del seggio elettorale. Per l’elezione del Presidente si può esprimere al massimo una sola scelta. Per

l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provibiri si possono esprimere, al massimo, tante preferenze quanti saranno i componenti dello stesso da eleggere, pena l’annullamento della scheda. Il voto è valido quando è chiara la volontà dell’elettore. Le votazioni vengono effettuate con voto segreto. In casi di parità si procede al ballottaggio. Al termine dell’elezione il Collegio Elettorale fornirà una sintetica relazione dello scrutinio da conservare agli atti Associativi

 

7          Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, alla residenza di ogni Socio via posta ordinaria e/o via elettronica o altro sistema ritenuto efficace (EMAIL O SMS o bacheca informatica gestionale) e possibilmente da esporsi presso la sede dell’Associazione. In difetto di convocazione saranno ritenute ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.

 

8          L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori (coloro che ne seguono direttamente la gestione) non hanno diritto di voto.

 

9        L’Assemblea può essere svolta in presenza e/o anche tramite videoconferenza. Nel secondo caso deve essere dato il massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità al fine di permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni; permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità). La modalità tramite videoconferenza è esclusa in caso di votazioni a scrutinio segreto (es. elezioni Direttivo).

 

10       Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei votanti escluso:

 

a)            modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b)            scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

11        Per determinare la maggioranza dei soci non si computano:

 

a)            gli aventi diritto al voto che abbiano dichiarato di astenersi;

b)            gli aventi diritto al voto che escano dalla sala prima della votazione o che dichiarino di non partecipare al voto.

I nominativi di cui ai suddetti punti a) e b) sono annotati nel verbale di Assemblea

 

12       I nomi dei presenti alle assemblee sono annotati nel verbale di Assemblea. Gli aventi diritto al voto possono astenersi dal voto stesso tutte le volte che lo reputino opportuno, rendendone comprensibile il motivo che sarà verbalizzato.

 

13       L’Assemblea approva le proprie deliberazioni con il metodo del palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone.

 

14       Le sedute sono valide qualunque sia l’oggetto da trattare. Non è possibile esprimere votazioni su argomenti trattati nella voce “Varie ed eventuali “.

 

15       E’ facoltà dell’Assemblea nominare al suo interno comitati di lavoro finalizzati allo svolgimento di determinati compiti ed attività.

ART.9

Il Consiglio Direttivo

 

1        Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di cinque fino a un massimo di nove Soci, comunque in numero dispari compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea. I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo e rimane in carica un anno.

 

2        Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decadesse dall’incarico, per dimissioni o altre cause, questo sarà sostituito attingendo in ordine nella graduatoria dei non eletti. Se non fosse presente una graduatoria verrà sostituito procedendo a una nuova elezione mirata da parte dell’Assemblea. I nuovi nominativi rimarranno in carica per il restante periodo spettante ai loro predecessori. E’ considerato dimissionario a tutti gli effetti il membro in carica che risulti assente a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, quando l’assenza non sia stata determinata da cause di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio stesso. L’assenza dovrà essere comunicata al Presidente o al Segretario da parte del diretto interessato.

 

3        Nel caso decadessero contemporaneamente la metà più uno dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo rimasto

in carica deve convocare e riunire entro 45 giorni l’Assemblea per l’elezione esplicando solo l’ordinaria

amministrazione. In difetto ne assolverà temporaneamente i compiti il Collegio dei Provibiri se presente.;

 

 

4         Nel caso decadesse il Presidente, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Presidente, che resterà

in carica fino al termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimasto in carica

deve convocare e riunire entro 45 giorni l’Assemblea per l’elezione. Il compito del Presidente è

temporaneamente assolto, fino alle elezioni, dal Vicepresidente.

 

5        Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio nomina anche eventuali coordinatori di settore e gruppi di lavoro. Nell’eventualità che all’interno del Consiglio non vi siano persone idonee a ricoprire la funzione di segretario e/o tesoriere/amministratore, è facoltà del Consiglio direttivo reperire personale al di fuori dello stesso, purché’ soci che siano in regola col versamento della quota annuale, incaricati direttamente e a discrezione del Consiglio Direttivo in carica. Tali persone non hanno diritto di voto all’interno del Consiglio, possono essere sostituite in qualsiasi momento a discrezione del Consiglio Direttivo in carica e decadono in concomitanza del mandato del Consiglio Direttivo, gli incarichi sono rinnovabili.

 

6        Al Consiglio Direttivo spetta di:

 

a)            predisporre le proposte da presentare all’Assemblea;

b)            eseguire le delibere approvate in Assemblea;

c)            adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;

d)            stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e)            adottare eventuali provvedimenti disciplinari;

f)             redigere il bilancio;

g)            deliberare sulle domande di nuove adesioni;

h)            nominare eventuali referenti, per rapporti con le Istituzioni, Enti locali ed altre Associazioni;

i)             promuovere tutte le iniziative necessarie per potenziare l’organico e per migliorare l’organizzazione del sodalizio;

j)             predisporre piani d’intervento, in accordo con le Autorità e Organizzazioni di Protezione Civile;

 

7        Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un membro scelto tra i presenti.

 

8        Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo di norma una volta ogni due mesi o quando almeno due quinti dei elementi ne facciano richiesta.

 

9        L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo è predisposto dal Presidente. Le convocazioni, scritte via posta ordinaria e/o elettronica e/o per le vie brevi, devono indicare regolare ordine del giorno, data, ora e luogo della convocazione e devono essere inviate con preavviso di almeno tre giorni, salvo nei casi valutati urgenti dal Presidente per cui il preavviso sarà comunicato verbalmente.

 

10     Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di argomenti riguardanti le singole persone.

 

 

11     Alle sedute del Consiglio può partecipare eventuale pubblico, senza diritto di parola, previo consenso da parte dei Consiglieri presenti. Il pubblico è comunque escluso quando si tratti d’argomenti riguardanti le singole persone.

 

12     Il Consiglio Direttivo può riunirsi in presenza e/o anche tramite videoconferenza. Nel secondo caso deve essere dato il massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità al fine di permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni; permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità). La modalità tramite videoconferenza è esclusa in caso di votazioni a scrutinio segreto

 

 

13     I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, sono conservati agli atti.

 

14     I Consiglieri possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo senza limitazioni ed a tal fine possono chiedere al Contabile, al Segretario ed al Presidente, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

15     Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Art. 26 D.Lgs 117/2017).

 

 

ART.10

Presidente

 

1        Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea.

 

2         Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice presidente.

 

3        Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone l’ordine del giorno. Convoca altresì le riunioni dell’Assemblea.

 

4         Al Presidente spetta il compito di:

 

a)            presentare all’Assemblea la relazione annuale dell’attività svolta;

b)            sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall’ODV GRUPPO VEGA;

c)            curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assumere i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

5        Al Presidente spetta altresì il compito di:

 

a)            intrattenere rapporti di collaborazione con le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio;

b)            intrattenere rapporti con altre Organizzazioni per eventuali collaborazioni;

c)            intrattenere rapporti di collaborazione con gli altri Enti pubblici e privati.

d)            è il garante dei volontari e ne cura il loro comportamento;

e)            delegare in parte o interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo;

f)             provvede al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo in caso di urgenza.

 

6        Il Presidente dura in carica tre anni dalla sua elezione e decade insieme al Consiglio Direttivo.

 

 

ART.11

Vice Presidente

 

1        Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.

 

2        Sostituisce il Presidente in caso di delega, sua assenza o impedimento.

 

 

ART.12

Segretario

 

1        Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.

 

2        Il Segretario ha i seguenti compiti:

a)            sovraintendere alla compilazione dei ruoli sociali, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali ed alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;

b)            curare il protocollo delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c)            custodire l’archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell’Associazione;   

d)            controfirmare tutti gli atti sociali.

 

 

ART.13

Tesoriere

 

1        Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.

 

2        Al Tesoriere sono affidati i seguenti compiti:

a)            provvede alla tenuta della contabilità dell’Associazione ed ai rapporti con gli istituti di credito depositari dei capitali liquidi;

b)            provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

c)            provvede alla chiusura dell’esercizio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo;

 

3        L’operato del Tesoriere può essere sottoposto in qualsiasi momento e senza preavviso a verificare e controlli da parte del Presidente od i due terzi dei Membri del Direttivo o dal Collegio dei Sindaci, questi ultimi limitatamente alla verifica del perseguimento delle finalità e scopi Sociali.       

 

 

ART.14

Organo di Controllo- Collegio dei Provibiri

 

 

1.      Il Collegio dei Provibiri è formato da tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea Ordinaria se ne ravvisa la necessità o nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

2.      Non possono essere eletti Provibiri i componenti del Consiglio Direttivo.

 

3.      Il Collegio dei Sindaci viene nominato dall’Assemblea e resta in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

 

4.      Il Collegio nella prima riunione provvede a nominare al proprio interno un Presidente.

 

5.       Il Collegio dei Provibiri ha il compito di:

 

a)            verificare il rispetto della Legge, dello Statuto e di eventuali regolamenti;

b)            verificare i principi di corretta amministrazione e la verifica del perseguimento delle finalità e scopi Sociali;

c)            dirimere le controversie che comunque riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da interpretazioni prese legalmente dagli Organi statutari competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso;

d)            risolvere ogni controversia fra aderente e aderente o comunque rimessa al suo giudizio;

e)            convocare l’Assemblea nel caso previsto dall’art. 8 punto 3.

 

6.      Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Collegio decada dall’incarico, questo verrà sostituito procedendo ad una nuova elezione mirata, alla prima convocazione dell’Assemblea dei Soci. Il mandato del nuovo eletto scadrà assieme a quelli in carica. E’ considerato dimissionario, a tutti gli effetti, il componente in carica che risulti assente a più di due riunioni consecutive del Collegio, quando l’assenza non sia stata determinata da cause di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Collegio stesso. L’assenza dovrà essere comunicata al Presidente del Collegio da parte del diretto interessato.

 

7.      Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, compie accertamenti e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

 

8.      I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

9.      Il Collegio dei Probiviri può riunirsi in presenza e/o anche tramite videoconferenza. Nel secondo caso deve essere dato il massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità al fine di permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni; permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità). La modalità tramite videoconferenza è esclusa in caso di votazioni a scrutinio segreto.

 

ART.15

Revisore legale dei conti

 

1.        Il Revisore legale dei conti viene nominato dall’Assemblea Ordinaria se ne ravvisa la necessità o nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

2.        Al Revisore dei Conti spetta:

 

a)            esercitare il controllo contabile.

 

3.      Il Revisore legale dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento del bilancio associativo e controllare i registri di tenuta contabile.


Art. 16

Rappresentanze Esterne

 

1. I rappresentanti delle Istituzioni quali Unioni dei Comuni e/o Comuni convenzionati possono partecipare alle sedute

dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Rappresentante dell’Unione dei Comuni Valnure

Valchero è inviato alle adunanze.

 

ART.17

Norma finale

 

1        In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nei modi previsti dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art 9 del D.lgs 117/2017.

 

2        Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione e non ha valore retroattivo.

 

3        Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell’Art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i e beneficia del trattamento tributario stabilito dal Codice del Terzo settore.

 

 

ART.18

Rinvio

 

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. Si rinvia altresì ai regolamenti operativi e della gestione che verranno emanati dal Consiglio Direttivo.

 

ART.19

Stemma

1.      Lo stemma della Associazione è così formato: banda esterna ovale tricolore con scritta nera “ODV – GRUPPO VEGA”. Al centro, su sfondo di bandiera nazionale Italiana le lettere GV.

 

 

2.      E’ altresì ammessa, per la sola componente associativa di protezione civile, altresì lo stemma sopra indicato sostituendo la scritta “ODV” con la scritta “PROTEZIONE CIVILE” in carattere blu

 

  

3.      Possono fregiarsi dello stemma tutti i Soci. L’utilizzo dello stemma può essere disciplinato nel Regolamento Interno.

  

Approvato con atto costitutivo il 21 maggio 2010

Modificato con ASSEMBLEA Straordinaria il 20/06/2021

 

Registrazione Agenzia delle Entrate  12/07/2021 serie 3 n 1990