Agevolazioni sulle donazioni

Informazioni sulle donazioni 

 

D.Lgs. 117/2017

Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2.

3. OMISS

 4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilita' o detraibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Art. 104 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84,

comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)

si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo

d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X

secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative

di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla

legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione

sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie

autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7

dicembre 2000, n. 383.